Venerdì 23 febbraio 2024 si è svolto il convegno sul Lavoro Povero e Salario Minimo “per un’esistenza dignitosa” presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese di Roma organizzato dall’associazione Comma2 a cui SNAUT ASSOVOLO aderisce. Il tema del Lavoro povero e del Salario minimo è entrato nel dibattito pubblico da più fronti. Il contrasto al lavoro povero, la centralità dell’Art. 36 della costituzione e la necessità di un salario minimo per legge sono i nostri capisaldi. Per questo, muovendo dal terreno giuridico, l’Associazione Comma2 ha promosso un momento di confronto con giuristi, economisti, sindacalisti e politici su tali tematiche. Al confronto hanno partecipato il Professor Piergiovanni ALLEVA giuslavorista e docente universitario, Nunzia CATALFO già Ministra del Lavoro, Arturo SCOTTO componente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati con la presenza dell’Avvocato Piero PANICI e Davide CAROVANA Segretario Generale del Sindacato SNAUT. A margine del Convegno si sono affrontati i temi relativi ai CCNL considerati dalla recente giurisprudenza sotto la soglia costituzionale anche se sottoscritti dalle Confederazioni maggiormente rappresentative come il CCNL Servizi Fiduciari e il CCNL Trasporto Aereo parte specifica vettori. L’articolo 36 della Costituzione indica che la retribuzione deve essere (oltre che proporzionata) “sufficiente” ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e pone un limite sotto il quale non si può scendere, un limite sempre sindacabile dal Giudice del Lavoro e che dunque prevale anche sulla contrattazione collettiva. Il salario minimo deve essere calcolato sommando lo stipendio base e l’indennità di contingenza (€uro 520,04) senza le altre indennità previste dal contratto di lavoro. Nella maggior parte dei CCNL queste due voci presenti in busta paga sono state conglobate pertanto gli stipendi conglobati mensili sono superiori ai € 1.500,00 calcolando il salario minimo in circa 8/9 €uro ora moltiplicate per 170 ore mensili. La voce “Indennità di Contingenza” è presente in tutte le sezioni del CCNL Trasporto Aereo tranne nella sezione “Parte Specifica Vettori” dove lo stipendio base non arriva alla soglia minima a causa della mancanza dell’Indennità di contingenza in busta paga. Infatti la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 960/2023 pubblicata in data 03/01/2024 ha considerato illegittima la parte economica del CCNL trasporto Aereo parte specifica Vettori sezione Assistenti di Volo il trattamento salariale deve ritenersi non conforme al diritto alla retribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione, nella duplice veste di diritto alla retribuzione proporzionata e di diritto ad una retribuzione sufficiente. ASSOVOLO ha iniziato una procedura di raffreddamento su questo tema con la Società ITA AIRWAYS, richiedendo anche in sede Ministeriale il pagamento della Indennità di Contingenza arretrata. Pertanto è diventato indifferibile il rinnovo della parte economica del CCNL Trasporto Aereo parte specifica Vettori oramai superato dalla giurisprudenza.