ASSOVOLO riapre il caso sulla continuità aziendale di ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con una azione di accesso agli atti amministrativi presso tutti gli attori intervenuti nella cessione del “Perimetro Aviation” e che hanno permesso il passaggio delle attività di volo a ITA Airways.
La documentazione di cui si è chiesto l’accesso è necessaria per la difesa nei giudizi dinanzi al Tribunale del lavoro, precisando il collegamento con lo scopo difensivo per l’intervenuto trasferimento di azienda o di ramo di azienda, con conseguente applicabilità della disciplina dell’art. 2112 e 2573 del Codice civile.
Infatti, tutti i ricorrenti, lavoratori dipendenti Alitalia ancora in CIGS e i lavoratori assunti o transitati o reintegrati in ITA Airways dal 15 ottobre 2021 hanno dei giudizi in corso al fine di accertare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la Società ITA Airways con gli effetti di cui all’art. 2112 del Codice civile; dunque, il diritto a conservare lo stesso trattamento economico e normativo già in godimento in ALITALIA SAI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
Tale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, garantendo il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento, è costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione.
A questo si deve aggiungere che il diritto alla riservatezza è cedevole rispetto all’esercizio del diritto difensivo, come si desume dalla norma di chiusura dell’art. 24, co. 7, Legge n. 241 del 1990.
Le istanze di accesso agli atti amministrativi sono sorrette da un interesse difensivo e dal necessario collegamento con l’attività di pubblico interesse svolta dalle società e dai Ministeri competenti.
Le istanze di accesso evidenziano con estrema chiarezza l’indispensabilità della documentazione richiesta, specialmente di natura organizzativa e commerciale, allo scopo di dimostrare l’effettivo fabbisogno di personale, la successione nelle posizioni contrattuali nonché la sovrapposizione e successione negli assets dell’impresa o del ramo ceduti, perciò assolvendo all’onere di individuare le finalità dell’accesso difensivo, per l’appunto concernente la documentazione afferente alla configurabilità di una cessione di ramo d’azienda, piuttosto che di una liquidazione di singoli beni. Non può, dunque, dirsi che difetti il nesso di strumentalità tra la posizione vantata da parte ricorrente e la documentazione di cui è richiesto l’accesso, avendo ASSOVOLO assolto al relativo onere, rappresentando di avere l’esigenza di verificare tutta la documentazione utile a dimostrare la cessione/trasferimento di azienda e/o di ramo di azienda relativamente al c.d. “ramo Aviation” da Alitalia SAI a Italia Trasporto Aereo S.p.A., ma anche in qualità di creditori verso l’Amministrazione Straordinaria di Alitalia SAI.
La documentazione riguarda la stima del valore degli assets e i relativi contratti di cessione, le perizie e le stime indipendenti, le autorizzazioni e i permessi, relazioni semestrali e conti economici. Tutta questa documentazione richiesta e in gran parte già acquisita da ASSOVOLO assume un interesse di estrema importanza per dirimere la vertenza in corso ed accertare la continuità aziendale tra Alitalia SAI e ITA Airways, ed anche riguardo al superamento del recentissimo pronunciamento della Corte Costituzionale sull’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile ai lavoratori che non hanno proseguito il rapporto di lavoro dopo la cessione dei singoli rami di azienda.
Infatti, la Corte Costituzionale con ordinanza n. 99 datata 8 luglio 2025 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto legge 29 settembre 3023 n. 131 sollevate in riferimento dal Giudice del Lavoro di Roma che aveva sospeso il giudizio di primo grado sull’applicazione delle garanzie previste dall’articolo 2112 del Codice Civile ai Lavoratori Alitalia SAI non trasferiti a ITA Airways in attuazione del “contratto di cessione del complesso di beni e contratti” concluso tra le parti in data 14 ottobre 2021. La Corte costituzionale non ha preso però in considerazione le tesi dell’Avvocatura Generale dello Stato e quanto già deciso dal Consiglio di Stato con sentenze n. 0524/2024 del 02/07/2024 e n. 09337/2024 del 20/11/2024 che hanno accertato che la procedura di Amministrazione Straordinaria Alitalia non ha finalità liquidatoria poiché le intenzioni delle autorità italiane siano state di creare un risanamento dell’impresa in continuità aziendale cedendo tutti gli assets produttivi.
La Corte costituzionale nell’ ordinanza ha preso quindi un abbaglio in quanto ha ignorato che il legislatore, in varie norme, utilizza il termine “liquidazione” anche per alludere ad atti di cessione del patrimonio aziendale posti in essere nel contesto di una procedura concorsuale finalizzata al risanamento o alla ristrutturazione dell’impresa in crisi o in stato di insolvenza, o comunque ad evitare la liquidazione giudiziale. La procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al D.L. 347/2003 Legge Marzano” e al D.L.vo n. 270/99 “Prodi bis” hanno la particolarità di tendere, per definizione al mantenimento in vita dell’impresa, sul presupposto che essa ha prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Tale recupero, secondo quanto previsto all’art. 27, comma 2 del D.L.vo 270/99, può realizzarsi, in via alternativa: 1) tramite la cessione dei complessi aziendali; b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”) come avvenuto per la cessione del “Perimetro Aviation”.
Di contro, se non sussistano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, l’impresa non viene ammessa alla Amministrazione Straordinaria e vien aperta la liquidazione giudiziale o, se del caso, la liquidazione coatta o amministrativa.
ALITALIA SAI, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria legge “Marzano” in data 2 maggio 2017, e i commissari straordinari hanno ritenuto che le finalità della procedura potessero essere utilmente perseguite unicamente sulla base di cessione dei complessi aziendali, programma che è stato autorizzato dal MISE con decreto del 23 marzo 2018, e depositato in data 26 marzo 2018 presso il tribunale di Civitavecchia.
Il programma di cessione dei complessi aziendali ha previsto la valorizzazione degli asset con prosecuzione dell’attività d’impresa sino alla definitiva cessione di tutti i rami in continuità aziendale ( Punto 6. del del programma di cessione ) senza finalità liquidatoria.
In questo contesto ALITALIA SAI in data 14 ottobre 2021 ha ceduto a ITA AIRWAYS una parte di beni aziendali, precisamente il “Perimetro Aviation”: per effetto di ciò l’attività di volo ha continuato per parte del 2021 in capo a Alitalia, ed è poi subentrata ITA Airways. Per l’altra parte dei beni aziendali la cessione non era ancora avvenuta, in quanto il ramo handling è stato ceduto con autorizzazione del MISE in data 5 luglio 2022 e la cessione del ramo maintenance in data 14 luglio 2022 e la procedura di amministrazione straordinaria è proseguita fino al 14 gennaio 2024, dopo la cessione di Alitalia Loyalty, con l’inizio della fase liquidatoria dichiarata in data 9 maggio 2024 con decreto del presidente del Tribunale di Civitavecchia dopo il deposito della relazione finale da parte dei Commissari Straordinari di ALITALIA SAI, come confermato sul sito del MIMIT.
In ragione di ciò la Corte Costituzionale ha ritenuto, con parere e relativo comunicato stampa in data 8 luglio 2025, che “le operazioni effettuate dai Commissari Straordinari non tendono al recupero e alla riorganizzazione dell’attività del cedente, ma alla sua liquidazione, come emerge dal contenuto del programma elaborato…” e che ALITALIA SAI fosse in una procedura concorsuale “con finalità liquidatoria” alla data del 14 ottobre 2021 e che quindi non si applicherebbero le garanzie della continuità dei rapporti di lavoro previste dall’art. 2112 del Codice Civile.
Ciò non è esatto
Come sopra si è precisato, la finalità dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è quella del mantenimento in vita dell’impresa, obiettivo che può essere raggiunto anche mediante la cessione di tutti, o di parte, dei beni aziendali: infatti, attraverso il ricavato dalla cessione l’impresa può essere in grado di continuare ad operare fino al termine del programma per raggiungere l’equilibrio economico e al termine del programma di dismissione aziendale soddisfare i creditori e con la liberazione delle passività. Ad oggi i Commissari Straordinari non hanno ancora pubblicato e né consegnato la relazione economica dello stato passivo di ALITALIA SAI aggiornato al 31 dicembre 2024 come anche sollecitato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
ALITALIA SAI ha ceduto a ITA Airways con contratti e accordi separati, e in continuità aziendale, il Codice di volo AZ, il codice 055 IATA biglietteria, gli Slots, i Marchi e il Brand, gli Aerei, sedi-arredi e tutto il Know How, comprese le quote gratuite ETS senza le quali ITA Airways avrebbe dovuto pagare centinaia di milioni di euro per le emissioni di CO2, e quindi tutta la documentazione richiesta da ASSOVOLO è necessaria per la difesa dei Lavoratori nei vari giudizi di merito che finiranno presumibilmente nelle Corti Superiori di Giustizia, anche Europea, e termineranno non prima del 2027, visto il contrasto giurisprudenziale in essere.
La documentazione a sostegno degli accessi agli atti sulla procedura con finalità non liquidatoria di Alitalia SAI:
Scheda Procedura Legge Marzano con avvenuta cessione azienda Alitalia SAI ( Fonte MIMIT )
Sentenza del Consiglio di Stato n. 05824 del 02 07 2024 che accerta la procedura con finalità non liquidatoria di Alitalia SAI ( Fonte Consiglio di Stato )