Con sentenza n. 16276/2025 pubblicata in data 15 settembre 2025 il TAR LAZIO ha ordinato ad Alitalia SAI e ITA Airways di esibire tutta la documentazione afferente la cessione del “Perimetro Aviation ” ( Attività di Volo ) avvenuta in data 14 ottobre 2021.
La documentazione riguarda i contratti di cessione del Marchio e del Perimetro Aviation e la perizia del Marchio e dei Loghi Alitalia.
Il TAR del LAZIO inoltre osserva che la richiesta di sospensione (come anche il differimento dell’udienza) ha perso d’attualità in ragione della sopravvenuta pubblicazione, in data 8.7.2025, della sentenza n.99/2025, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità (v. all.to n.1 deposito Alitalia del 9.7.2025).
La questione sollevata dal Tribunale di Roma riguardava, come detto, l’art.6 d.l. n.131/2023, che ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica dell’art.56, co.3 bis D.Lgs.n.270/99 (recante “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”), stabilendo che “che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all’articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario”.
Nella predetta pronuncia, la Corte ha ritenuto che la disposizione censurata non fosse rilevante ai fini della controversia cui accede (promossa presso il giudice del lavoro al fine di ottenere, in ultima analisi, il riconoscimento dei benefici di cui all’art.2112 c.c.), concludendo nel senso della natura liquidatoria della cessione intervenuta fra Alitalia e Ita e, per l’effetto, della diretta applicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art.56, co.3 bis D.Lgs.n.270/99, norma che esclude, nelle cessioni liquidatorie (non caratterizzate quindi dalla continuità economica fra cedente e cessionario), l’applicazione per i lavoratori dei benefici apprestati dall’art.2112 c.c.
Ad avviso del Collegio, ferma l’evidente, sopravvenuta carenza del presupposto per la sospensione cd. necessaria del presente giudizio per pregiudizialità, ex artt.79 cpa e 295 cpc (come anche del richiesto differimento), in conseguenza dell’avvenuto deposito della sentenza del Giudice delle Leggi, tale pronuncia non determina l’improcedibilità dell’odierno ricorso per carenza di interesse, atteso che la valutazione compiuta dalla Corte Costituzionale riguarda, per definizione, il perimetro delle norme invocate nell’ordinanza di rimessione, non essendo la Corte giudice del fatto, né, in ultima analisi, della sottesa controversia giuslavoristica, che rientra nell’alveo della giurisdizione ordinaria. In una prospettiva (necessariamente) astratta di valutazione, non resta preclusa in assoluto la possibilità che- ferma l’interpretazione delle norme fornita dal Giudice delle Leggi- il giudice ordinario possa ritenere che la cessione concretamente attuata da Alitalia (cedente) verso Ita (cessionaria) presenti caratteristiche tali da non rientrare nel paradigma legale di cui agli artt.56, co.3 bis e 27, comma 2, lettere a) e b-bis) D.Lgs.n.270/99 (peraltro, quanto ai giudizi pendenti, mancano pronunce rese dalla Corte di Cassazione che possano esprimere in modo consolidato l’orientamento del giudice competente sulla questione di fondo). Inoltre, allo stato non si può nemmeno escludere a priori che, anche in relazioni a liti instaurande, il giudice ordinario possa effettuare, sotto diversi profili, nuove sottomissioni di incidenti di costituzionalità alla Corte Costituzionale.
Quanto all’interesse all’acquisizione dei suddetti documenti, si rileva che, secondo la costante e condivisa giurisprudenza, in tema d’accesso per finalità difensive “il giudice amministrativo deve limitarsi a rilevare la sussistenza di un’esigenza di tutela che non sia manifestamente pretestuosa o priva di qualsivoglia nesso con il contenuto dei documenti richiesti” (in tal senso, Tar Bari, 2.5.2024, n.546; cfr., quam multis, Tar Salerno, 15.1.2024, n.167; ma v. anche Tar Roma, 2.10.2023, n.14515, secondo cui “L’istituto dell’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 possiede una portata ampia, consentendo di accedere alle informazioni detenute dall’Amministrazione o dai soggetti alla stessa equiparati, ove necessario e senza alcune restrizione alla sola dimensione processuale. Può affermarsi che il vaglio giurisdizionale in merito alla sussistenza dell’interesse ad esperire l’azione ex art. 116 c.p.a. laddove venga in rilievo, sul piano sostanziale, l’esercizio del c.d. accesso difensivo, non è teso a verificare se sia stata esperita (o sia ancora esperibile) una specifica azione giudiziaria avverso determinati poteri amministrativi — ma mira a verificare se la domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.c. sia retta dalla prospettazione di una lesione della situazione giuridica dedotta in giudizio e se dal suo eventuale accoglimento il ricorrente possa ritrarre una effettiva utilità rispetto alla cura o alla tutela della situazione giuridica finale correlata alla documentazione richiesta”).
Nella fattispecie, l’ostensione dei documenti richiesti non appare manifestamente pretestuosa, essendo ricollegata alla supposta volontà di fare accertare, nei giudizi instaurati o instaurandi, a beneficio dei lavoratori iscritti al sindacato, il mancato rispetto delle garanzie previste dall’art. 2112 c.c..
Non è condivisibile, inoltre, l’eccezione, sollevata dalla difesa di ITA Airways, di parziale carenza di interesse, relativamente al contratto di cessione del perimetro “Aviation”, in quanto (asseritamente) già in possesso della parte istante per effetto dell’avvenuto deposito in un precedente giudizio civile presso il Tribunale ordinario di Roma. Sul punto – in disparte il fatto che la difesa di parte ricorrente, richiesta dal Collegio nel corso dell’udienza di trattazione, ha smentito di esserne in possesso e che il documento depositato dalla difesa di Ita (verbale di udienza del 24.5.23, nell’ambito della causa rg 205/2022- all.to 1 deposito del 25.6.2025) non consente di individuare, fra le parti di detto giudizio, l’odierna associazione ricorrente- si osserva che, anche laddove, per ipotesi, la ricorrente avesse anzitempo acquisito il documento da Ita o da altro soggetto, la stessa non perderebbe l’interesse ad acquisire ex novo il documento da Alitalia, cui l’istanza ostensiva è stata parimenti rivolta, anche allo scopo di acquisire certezza in ordine alla correttezza ed alla completezza del documento depositato nel giudizio civile, non senza ulteriormente tralasciare che il diritto di accesso può essere esercitato anche al fine di acquisire un documento che, per svariate ragioni, anche accidentali, non sia più nella disponibilità della parte istante.
Analogamente, non si condividono i dubbi delle controparti in ordine alla legittimazione attiva di ASSOVOLO alla proposizione del presente ricorso ex art.116 cpa.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (v. sentenza n.6/2020, ma v. anche Consiglio di Stato, 25.9.2024, n.7777; Tar Catanzaro, 12.7.2024, n.1139; Tar Roma, 21.10.2024, n.18269), in materia di tutela dell’interesse collettivo l’ente esponenziale può agire in giudizio, in conformità alle previsioni statutarie, non soltanto a tutela delle prerogative dell’ente stesso, ma anche a vantaggio di una parte degli associati, purchè l’azione non miri alla salvaguardia di singole, atomistiche posizioni soggettive e, in ogni caso, non determini un evidente conflitto di interessi tra gli associati.
Dallo Statuto (in particolare, v. art.1- all.1 deposito di parte ricorrente del 15.5.2025) si evince che ASSOVOLO è un’associazione sindacale che opera per la tutela del personale del trasporto aereo.
L’actio ad exhibendum si pone dichiaratamente in finalità strumentale all’esercizio del diritto di azione in giudizio del personale interessato a conseguire, a seguito della cessione fra Alitalia Sai Spa in a.s.-Italia Trasporto Aereo Spa, i benefici della continuità del rapporto lavorativo ex art. 2112 c.c. L’azione avverso il silenzio diniego si presenta dunque funzionalmente collegata ad un interesse di natura generale, pertinente cioè ad un intero gruppo di lavoratori del trasporto aereo. A differenza di quanto opinato dalle difese delle parti intimate, non si ravvisa, nella circostanza, alcun conflitto di interessi fra categorie di lavoratori associati. Infatti, se è ben vero, alla luce della complessiva prospettazione delle parti, che ad ASSOVOLO sono iscritti sia ex dipendenti di Alitalia in cassa integrazione straordinaria, sia dipendenti di Ita, e che l’azione in esame è proposta essenzialmente a beneficio del personale non transitato in Ita, l’acquisizione dei documenti richiesti non si pone direttamente in contrasto con un precipuo interesse dei dipendenti di Ita iscritti alla medesima associazione sindacale (in ragione del carattere meramente strumentale del presente giudizio); anzi, a ben vedere, l’eventuale, ipotetica affermazione dell’applicabilità, alla cessione Alitalia-Ita Airways, dell’art. 2112 c.c. non solo non lederebbe, in via diretta, un interesse del dipendente di Ita Spa (semmai della sola Italia Trasporto Aereo Spa), ma potrebbe costituire, in teoria, un presupposto per rivendicare, da parte di quest’ultimo, l’applicazione in suo confronto dei relativi benefici.