ASSOVOLO dopo aver avuto altri due pareri favorevoli da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che riguardano il Bando di vendita ad evidenza pubblica del Brand Alitalia e la cessione in continuità aziendale delle quote ETS tra Alitalia e ITA Airways, ha impugnato formalmente i licenziamenti collettivi degli ex Lavoratori Alitalia SAI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. I due pareri si fondano sull’applicazione dell’art. 2573 del codice civile. In sintesi, l’art. 2573 c.c. disciplina la trasferibilità del marchio, ponendo come limite invalicabile la tutela del pubblico contro il rischio di confusione o inganno, e stabilisce una presunzione di trasferimento automatico per alcuni tipi di marchi in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda (o il ramo d’azienda). Questa presunzione semplifica la procedura, dando per scontato (salvo diversa indicazione) che il marchio, in quanto intrinsecamente legato a quella specifica attività o ramo, passi automaticamente al cessionario.